Chi Siamo |
Cari Figinesi,
mercoledì 26 Aprile 2006 nasce ufficialmente il Cinecircolo Iride e si inaugura la prima stagione cinematografica dell'anno 2006. Questi mesi sono serviti a costruire l'impalcatura tecnico-organizzativa, a comprendere e appianare le tante incongruenze burocratiche, a coinvolgere uomini, associazioni ed istituzioni, ma soprattutto a litigare su quale film inserire. Il Cinecircolo Iride è la risposta ad un semplice sillogismo aristotelico: "mi piace il cinema, esiste un cinema, vado al cinemal". Pertanto, prima di precipitare in un delirio visionario dell'intera scuola presocratica, vi invito prosaicamente a soddisfare un concreto piacere di conoscenza. Il Cinecircolo Iride è oggi uno spazio pronto ma vuoto, un torpedone senza passeggeri: vi invito tutti a salire e, per piacere, sorvegliate l'autista! STATUTO DEL CIRCOLODENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
Art.1 - E' costituita in Figino Serenza (CO), con sede in Via Don Luigi Meroni n° 63/a un'Associazione denominata "Circolo del cinema Iride", aderente al Centro Studi Cinematografici (CSC). Art. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata. Art. 3 - Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri con tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico e attività similari. L'Associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto. Art. 4 - L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'Atto Costitutivo e da quanti aventi i requisiti prescritti vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo. sociArt. 5 - I soci si distinguono in: a) Ordinari b) Onorari c) Fondatori. a) Per diventare soci ordinari bisogna fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, il versamento della quota associativa annuale, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto. b) Soci onorari sono tutti coloro che hanno particolari benemerenze nel settore delle attività cinematografiche e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari. c) Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri e i diritti dei soci ordinari salvo l'obbligo di fare domanda di ammissione. Art. 6 - L'Associazione si impegna a riservare le proiezioni e le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale. Art. 7 - I minori, seppure facenti parte dei soci, non sono ammessi alle proiezioni dei film aventi tale divieto, o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione. Art. 8 - Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Art. 9 - Possono aderire all'Associazione, oltre alle persone fisiche, Enti, Associazioni, Gruppi, ciascuno dei quali avrà diritto ad un solo voto in sede assembleare e i cui aderenti saranno comunque tenuti a possedere la tessera annuale per partecipare alle proiezioni e/o alle attività proposte. I soci, finché dura l'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell'art. 37 del Codice Civile. (1) Art. 10 - La qualifica di socio si perde per:
Nei casi di recesso e di espulsione, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate. PATRIMONIOArt. 11 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote sociali, dai contributi, da eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'Art. 3 del presente statuto, da eventuali eccedenze attive di gestione, dai premi e dalle elargizioni di privati, di Enti e di Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche. Art. 12 - E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. ORGANI SOCIALIArt. 13 - Gli Organi dell'Associazione sono: Art. 14 - L'Assemblea, alla quale partecipano tutti i soci, come specificato anche nell'art. 8, viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. Compete all'Assemblea: Per il suo svolgimento e le sue deliberazioni, salvo dove non diversamente espresso dal presente statuto, valgono le norme dell'Art. 21 del Codice Civile. (2) Art. 15 - I soci sono convocati mediante avvisi spediti, o esposti nella sede sociale, o inviati a mezzo posta elettronica ai soci che intendano iscriversi alla lista mail, con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data fissata per l'Assemblea. La delega è ammessa ma nessuno può rappresentare più di 2 soci. b) il consiglio direttivoArt. 16 - Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri eletti dall'Assemblea, come previsto dall'Art. 14 lettera d), scelti tra i soci dell'Associazione, dura in carica per un massimo di 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Spetta al Consiglio Direttivo: Nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo è tenuto alla convocazione di un'Assemblea straordinaria per procedere alla rielezione dello stesso, ed è tenuto a restare in carica fino ad avvenuta rielezione del nuovo Consiglio. c) il PresidenteArt. 17 - Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione; dura in carica tre anni; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; esercita l'ordinaria amministrazione e compie ogni atto necessario allo svolgimento dell'attività sociale. La firma degli atti spetta al Presidente il quale può delegare a ciò il Segretario. Nel caso di dimissioni, il Presidente è tenuto a formale richiesta, osservando un periodo di preavviso di almeno 3 mesi, al Consiglio Direttivo, il quale, previa consulta, ha la facoltà di accettarle o respingerle, come previsto dall'Art. 16 lettera l). d) il Collegio dei Sindaci Probiviri Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea, unicamente su richiesta di almeno i tre quarti della stessa nel caso di documentate controversie, come citato dall'Art. 14 lettera e), e scelti tra tutti i soci dell'Associazione e non. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Art. 19 - L'anno sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre successivo. Art. 20 - Tutte le cariche elettive sono di tipo gratuito. Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'Art. 16 lettera i). SCIOGLIMENTOArt. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione, così come previsto dall'Art. 14 lettera g), deve essere deliberato dall'Assemblea. Art. 23 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procede alla nomina di un liquidatore, così come previsto dall'Art. 14 lettera g). |